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Chi deve inviare le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego ?

I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:

  • datori di lavoro privati
  • pubbliche amministrazioni;
  • enti pubblici economici;
  • agenzie di somministrazione.
Quali tipologie contrattuali hanno l'obbligo di comunicazione al Centro Impego ?
  • determinato; indeterminato;  apprendistato;  inserimento (non più stipulabile a partire dal 1° gennaio 2013) lavoro intermittente a domicilio ripartito somministrazione.

Rapporti autonomi o parasubordinati:

  • Lavoro a progetto (art. 61 c. 1 D.Lgs n. 276/2003) Collaborazione coordinata e continuativa Contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale Collaborazione/lavoro occasionale art. 61 c. 2 D.Lgs n. 276/2003 (c.d. "mini Co. Co. Co.", per compensi fino a € 5.000 nel corso di un anno solare e per una durata complessiva non superiore a 30 giorni con lo stesso datore) Associati in partecipazione con apporto lavorativo solo se caratterizzati dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte dell’associato, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professional Socio-lavoratore di cooperativa Prestazioni erogate in ambito sportivo in forma di Co. Co. Co. Prestazioni nel settore dello spettacolo per le quali vige l'obbligo di assicurazione ex E.N.P.A.L.S. Tirocini extracurricolari Lavoro o attività socialmente utile
FAQ INAIL

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FAQ

ASSUNZIONI

 

Quando vanno trasmesse le comunicazioni?

 

Per i datori di lavoro privati, il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

Sono previste deroghe rispetto all'invio della comunicazione entro le 24 ore precedenti l'inizio ?

  • assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro deve comunicare sinteticamente in via provvisoria, entro il giorno antecedente, l'avvenuta assunzione con i dati a sua disposizione tramite il modulo Unificato Urg (UniUrg). Entro i cinque giorni successivi egli dovrà comunicare i dati completi tramite il modulo Unificato Lav (UniLav);

  • assunzione d’urgenza per mancato funzionamento del servizio informatico: In questo caso è previsto l'invio del modello UniUrg in forma cartaceaal fax server nazionale (848.800.131) fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione mediante il modulo Unificato Lav entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia.La comunicazione d’urgenza potrà essere inviata via fax anche nel caso non si siano ricevute in tempo utile le credenziali di accesso al servizio (user e password). L’ipotesi di malfunzionamento può riguardare il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest’ultimo. Nel primo caso l’anomalia dovrà essere attestata dall’amministrazione ricevente (VAI ALLA PAGINA DEI MALFUNZIONAMENTI mentre nel secondo dovrà essere cura dell’utente interessato documentare le cause del non funzionamento

  • assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo, e, comunque, non oltre il 5° giorno, senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere:• gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.),• le ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assunzione

  • assunzione nel settore turistico: nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’i dentificazione del prestatore di lavoro. Questa comunicazione preventiva va effettuata solo in forma elettronica tramite il segunte link al sito del Ministero del lavoro

Qual'e' il termine per comunicare proroghe trasornazioni e/o cessazioni del rapporto lavorativo ?

Il termine per comunicare la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dall'evento.

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Quali soggetti sono tenuti all'iscrizione presso l'INAIL ?

All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
L’obbligo assicurativo scaturisce, quindi, dalla compresenza di:

  • requisiti oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall'articolo 1 del cosiddetto Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965)
  • requisiti soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell'articolo 4 dello stesso Testo Unico

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Chi sono i lavoratori tutelati ?

In base agli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 38/2000, anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e, in base all'articolo 5 del decreto legislativo 38/2000, i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
 

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Quali sono le attività rischiose ?

L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. La legge nell’individuare le tipologie di attività rischiose (per un elenco completo consulta l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965), le suddivide in due grandi gruppi:

  • le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti

  • le attività che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine (sono indicate in specifici elenchi)

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Quando il lavoratore deve comunicare un infortunio sul lavoro ?

In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
 

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Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nel caso di un infortunio sul lavoro di un proprio dipendente ?

 Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica dai datori di lavoro tenuti a tale obbligo, senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (Decreto ministeriale 15 luglio 2005), il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Tali datori di lavoro sono tenuti, invece, ad allegare copia del certificato medico qualora provvedano alla denuncia/comunicazione di infortunio con invio del modulo 4 bis Prest. mediante Pec, nei casi eccezionali in cui non sia possibile adempiere all'obbligo in modalità telematica.
 

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Cosa è necessario fare nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell'azienda artigiana ? 

ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
 
 

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